Art. 3.
(Modifiche all'articolo 152 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

      1. Al comma 1 dell'articolo 152 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il primo periodo è soppresso;

          b) al secondo periodo, le parole: «è obbligatorio l'uso dei predetti dispositivi anche nei centri abitati» sono sostituite dalle seguenti: «è obbligatorio l'uso delle luci di posizione, dei proiettori anabbaglianti e, se prescritte, delle luci della targa e delle luci d'ingombro»;

          c) alla rubrica, le parole: «dei veicoli» sono sostituite dalle seguenti: «dei ciclomotori e dei motocicli».